Approfondimento
Nel caso in esame, veniva presentata una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui l’OCC attestava la fattibilità e la convenienza, sia sotto il profilo finanziario che temporale, rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’Agenzia delle Entrate esprimeva voto negativo, sollevando due profili di inammissibilità della proposta; in primis, la commissione da parte del ricorrente di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, comprovati dal riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente per le fattispecie delittuose ascrittegli nell’ambito del procedimento penale da cui era emerso l’indebitamento verso l’erario; in secundis, l’aver taciuto di aver compiuto due atti dispositivi di alienazione del proprio patrimonio immobiliare, non consentendo in questo modo una ricostruzione compiuta della propria situazione economica e patrimoniale.
Il Tribunale non condivideva i profili di inammissibilità sollevati dall’amministrazione finanziaria, rilevando che, nel primo caso, il compimento di atti in frode non risulta ipso facto dal riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente, e che, nel secondo caso, la condotta di omessa informativa non ha rivestito una valenza decettiva, considerato che l’incompleta rappresentazione non è stata idonea a falsare i presupposti sulla base dei quali i creditori sono stati chiamati ad esprimere il loro voto.
Il Giudicante, dopo aver escluso che sussista l’ipotesi dell’abusivo ricorso alla procedura di accordo di composizione della crisi, considerato che il ricorrente ha strutturato la proposta di accordo prevedendo l’apporto, mediante finanza esterna, di un’utilità persino maggiore di quella corrispondente al valore degli atti dispositivi taciuti al ceto creditorio, ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti per procedere all’omologa della proposta in esame ai sensi dell’ art. 12 comma 3-quater L. 3/2012, richiamando la condivisibile valutazione del Gestore.
(Per un maggiore approfondimento vedasi l’articolo dell’Avv. Dott. Zenati pubblicato su EcLegal.it)