Studio Zenati Legale Tributario
Crisi d'impresa

Procedura familiare di liquidazione controllata ed esdebitazione

Tribunale di Verona, sentenze del 25 maggio 2026 e del 10 luglio 2026

Nel caso in esame, nello specifico una procedura familiare di liquidazione controllata riguardante 6 soggetti sovraindebitati, il Tribunale di Verona, dopo aver accertato che sono decorsi tre anni dall’apertura, che il Liquidatore ha provveduto, come previsto in sentenza, a predisporre e trasmettere ai creditori ed alla debitrice una relazione per ciascun sovraindebitato in cui ha preso posizione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 282 CCII e che non sono state presentate osservazioni, né dai creditori né dai debitori, ha esaminato e verificato la sussistenza dei presupposti previsti ai fini della dichiarazione di esdebitazione.
In primis, il Collegio ha accertato che l’indebitamento dei ricorrenti deriva in maniera preponderante dal rilascio di molteplici fideiussioni a garanzia dei finanziamenti/aperture di credito concessi a favore delle due società di famiglia, di cui i ricorrenti erano soci e dipendenti.
Il Tribunale, dopo aver esaminato tutte le garanzie prestate, ha affermato che la valutazione della diligenza dei ricorrenti nell’assumere i relativi obblighi non può non tener conto della capacità delle società debitrice garantite di far fronte agli impegni assunti al momento della prestazione delle garanzie; nello specifico, tale capacità, per una società, sussiste quanto meno fino al 2016, considerato che risalgono alla seconda metà di quell’anno o agli inizi del 2017 gli atti con cui le banche si premurarono di rafforzare le garanzie dei propri crediti, mediante prestazioni di ulteriori garanzie fideiussorie, e/o con atti ricognitivi di debito e piano di rientro con pagamenti rateali; per l’altra società, il Collegio ha accertato che il tentativo di salvare l’attività imprenditoriale di famiglia non è stato in ogni caso perseguito ad oltranza da tale società, tant’è il 15 luglio 2020 essa presentò ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio.
Sulla base di quanto riferito dal Liquidatore, nella relazione finale e/o in quelle periodiche, nonché di quanto acquisito d’ufficio, il Tribunale ha accertato che i ricorrenti:

  • non hanno compiuto atti in frode ai creditori prima o nel corso della procedura.
  • hanno sempre cooperato per il regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione che gli venivano richieste; in considerazione di questo contesto, il ritardo nella liberazione dell’immobile in cui abitavano cinque dei sei ricorrenti non era immotivato (l’immobile assunto in locazione in cui i ricorrenti si sono poi trasferiti non era ancora disponibile), di limitata durata e seguito dalla liberazione spontanea dell’immobile.
  • non hanno alcuna condanna o pendenza penale, come risulta dal certificato del casellario giudiziale e dai carichi pendenti acquisiti d’ufficio né risulta, dalla certificazione della cancelleria, che abbiano mai in precedenza presentato domande di esdebitazione.

Per l’effetto, il Tribunale ha concesso ai ricorrenti il beneficio dell’esdebitazione e, per l’effetto, dichiarato inesigibili nei confronti degli stessi i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti all’esito della procedura di liquidazione del patrimonio, ad eccezione solo di quelli di cui all’art 278, comma 6, CCII.

(Ricorrenti sovraindebitati assistiti dallo Studio Legale Tributario Zenati)

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