Approfondimento
La vicenda riguarda l’utilizzo, da parte di un titolare di impresa individuale, di alcune fatture ritenute dall’accusa riferibili a operazioni inesistenti, che sarebbero state successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali al fine di ottenere una indebita deduzione di costi e una detrazione dell’IVA.
L’accusa sosteneva che i lavori descritti nelle fatture non fossero stati realmente eseguiti e contestava quindi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
Nel corso del processo sono emersi elementi che facevano sorgere dubbi sull’effettiva esecuzione delle prestazioni: le fatture presentavano descrizioni generiche o ripetitive e non risultava una documentazione particolarmente dettagliata relativa ai lavori. D’altra parte, la difesa ha prodotto documentazione fotografica e sono state raccolte testimonianze che confermavano l’effettiva esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione.
Il punto centrale della decisione riguarda però la necessità di dimostrare non soltanto l’inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, ma anche la specifica volontà di evadere le imposte. Secondo il giudice, gli elementi raccolti non consentivano di raggiungere la prova necessaria circa tale finalità evasiva.
La sentenza evidenzia quindi che, per la configurazione del reato, non è sufficiente dimostrare una possibile irregolarità o l’inesistenza delle operazioni fatturate: deve essere provato anche il dolo specifico, cioè la volontà di utilizzare la falsa documentazione con la finalità di evadere le imposte.
Esito: il giudice ha pronunciato una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, disponendo inoltre la restituzione della documentazione precedentemente sottoposta a sequestro.
(Imputato assistito e difeso dall’Avv. Silvia Zenati)