Studio Zenati Legale Tributario
Crisi d'impresa

Durata minima della procedura di liquidazione controllata

Corte Costituzionale, sentenza n.6 del 19 gennaio 2024

Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha definito la questione di legittimità costituzionale dell’art.142 comma 2 CCII sollevata dal Tribunale di Arezzo con riferimento agli artt.3 e 24 Cost. in quanto, a differenza dell’art.14 ter L 3/2012, il quale individua un punto d’equilibrio tra l’esigenza, da un lato, del debitore di poter tornare, in un tempo ragionevole, a disporre liberamente del suo reddito, e quella, dall’altro, dei creditori di potersi soddisfare su una porzione non trascurabile dello stesso, non prevede il termine minimo di quattro anni per l’apprensione alla massa dei beni sopravvenuti.

Nello specifico, il Tribunale rimettente lamentava la circostanza che il legislatore, estendendo l’art.142 comma 2 CCII alla liquidazione controllata, avrebbe rinunciato a determinare questo punto d’equilibrio, affidando all’interprete il compito di trovarlo in altre disposizioni di legge, o di ricavarlo dai principi generali; da qui l’auspicio di un intervento additivo della Corte costituzionale teso, in buona sostanza, a ripristinare la previgente disposizione della L. n. 3/2012.

La Corte non ritiene fondata l’eccezione di incostituzionalità, evidenziando, in primis, che sussistono ben tre parametri di riferimento per confutare la censura di lacuna legislativa, tra cui la ragionevole durata della procedura; in secundis, la Corte, esaminando l’art.282 CCII, ritiene, con riferimento alla durata minima della procedura di liquidazione controllata, che l’esdebitazione pone, da un lato, un limite temporale massimo all’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, mentre dall’altro lato, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, finisce per operare anche quale termine minimo.

Per un maggiore approfondimento vedasi l’articolo dell’Avv. Dott. Zenati pubblicato su EcLegal.it

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