Studio Zenati Legale Tributario
Crisi d'impresa

Il curatore della procedura principale di insolvenza svedese può chiedere l’esecuzione forzata su beni immobili del debitore siti sul territorio italiano

Tribunale di Bergamo, 18 aprile 2023

Nella sentenza in commento il Tribunale di Bergamo, pronunciandosi sulla richiesta nomina, da parte del curatore fallimentare di una procedura svedese, di un altro curatore fallimentare che potesse occuparsi della vendita di due immobili siti nel territorio italiano, facenti parte degli assets della procedura principale di insolvenza svedese, ha statuito, in applicazione dell’art.21, comma 3 del Regolamento (UE) 2015/848, la possibilità di introdurre ex officio una procedura di espropriazione forzata immobiliare, riqualificando la domanda avanzata dalla procedura svedese in istanza di vendita ex art.567 c.p.c..

La mancata apertura di una procedura secondaria in Italia nei confronti dello stesso debitore, da un lato, e la presenza sul territorio italiano di soli beni immobili, dall’altro, giustificano la non applicazione della disciplina concorsuale dello stato membro in cui sono situati i beni immobili da liquidare: ritenuto, d’altro canto, valido ed efficace lo spossessamento del debitore conseguente all’intervenuta apertura della procedura primaria di insolvenza svedese, il Giudicante ha ritenuto non necessaria, ai fini dell’instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare in Italia, la preventiva notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Per l’effetto, rigettata la richiesta nomina del curatore fallimentare per gestire la vendita immobiliare in Italia, il Tribunale di Bergamo ha inviato alla cancelleria della volontaria giurisdizione per la trasmissione degli atti alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari per l’iscrizione  a ruolo del procedimento.

(Per un maggiore approfondimento vedasi l’articolo dell’Avv. Dott. Zenati pubblicato su EcLegal.it)

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