Studio Zenati Legale Tributario
Diritto Tributario

Ricorso tributario avverso avvisi di accertamento per IMU maturata in pendenza di concordato preventivo in continuità

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, Sentenza del 12 marzo 2025

La sentenza in esame è stata pronunciata con riferimento al ricorso proposto da una società, in concordato preventivo con continuità aziendale, avverso gli avvisi di accertamento ritualmente notificati da un Comune e concernenti l’IMU maturata nel corso della procedura concorsuale. Nello specifico, la società, con il primo morivo, eccepiva che gli avvisi di accertamento non erano motivati, non essendo indicata la delibera regolamentare con cui il Comune, per le annualità in contestazione, aveva determinato il valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile soggetta a imposizione.

Con il secondo motivo, la ricorrente chiedeva che l’Ente fosse chiamato a provare di aver rispettato le disposizioni dell’art. 5, del D.Lgs. 504/1992, per la determinazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili e dei criteri estimativi adottati. Con il terzo motivo, parte attrice contestava il valore venale attribuito all’immobile, che non teneva in debito conto lo stato di abbandono in cui il fabbricato realizzato sull’area ormai versava da alcuni anni. Con un ultimo motivo, eccepiva la non debenza delle sanzioni, la cui liquidazione non teneva conto delle sanzioni irrogate per gli anni d’imposta risalenti dal 2012 al 2018, in violazione del principio di continuazione di cui all’art. 12, commi primo e quinto, del D.Lgs n. 472/1997.

La Corte di Giustizia Tributaria riteneva infondato il ricorso, respingendo i primi tre motivi ed accogliendo l’ultimo. Nello specifico, esaminando congiuntamente i tre motivi, riteneva infondato Il contestato difetto di motivazione sollevato contro gli avvisi di accertamento impugnati, in quanto il Comune ha redatto gli atti notificati alla Società contribuente richiamando in modo puntuale tutte le fonti normative e regolamentari per la disciplina dell’IMU. In merito poi ai valori delle aree fabbricabili, il Comune ha segnalato di avere aggiornato periodicamente, con apposite delibere consiliari, i relativi valori di mercato e le aliquote ai fini delle imposte da liquidare.

Quanto al valore venale attribuito all’area fabbricabile, occorre precisare che l’imposta accertata attiene all’area fabbricabile, mentre non assume rilievo l’esistenza di un fabbricato ancora in costruzione. Peraltro, il valore venale in comune commercio dell’edificio, secondo l’allegata aggiornata stima del compendio della stessa ricorrente, appare quasi in linea con il valore catastale dell’area su cui insiste. Non ricorrono perciò sufficienti ragioni, considerata la documentazione già prodotta in atti, per una nuova stima dell’area oggetto di imposta. In merito alla contestata irrogazione delle sanzioni amministrative, per non avere l’Ente impositore osservato il principio di continuazione, di cui all’art. 12, commi 1 e 5, del D.Lgs n.472/1997, non vi è dubbio che nel caso di specie si è in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, per cui si applica il principio di continuazione. Non può essere, invece, accolta la richiesta, pure formulata dalla ricorrente, di azzeramento delle sanzioni per le annualità contestate con gli avvisi oggi impugnati, in ragione del fatto che negli anni precedenti, già oggetto di accertamento, erano state già irrogate.

(Comune resistente assistito dallo Studio Legale Tributario Zenati)

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