Approfondimento
Il Tribunale di Roma, nella sentenza in esame, ricorda che, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’attestatore, in ragione degli specifici obblighi assunti e dell’abilità tecnica sulla quale il conferente l’incarico, nonché i terzi fanno tanto più affidamento quanto maggiore è la specializzazione del professionista e la pertinente organizzazione (Cass. Civ. Sent. n. 8469/2020), è tenuto ad eseguire la prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie, oltre che idonee, per l’adempimento della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica richiesto nel caso concreto (Cass. Civ. Sent. n. 8496/2020).
Proprio per tale motivo, egli può essere sempre chiamato a rispondere dei danni originati dal comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato anche nella sola ipotesi di colpa lieve (Cass. Civ. Sent. n. 26369/2014) e, dunque, anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2, Cod. Civ. e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 Cod. Civ. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n. 8494/2020).
Applicando tali principi consolidati al caso di specie, il Tribunale ha affermato che il professionista incaricato di redigere la relazione di attestazione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in ipotesi di successivo fallimento del debitore, può essere chiamato a rispondere dei danni originati dal comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato e ciò anche nella sola ipotesi di colpa lieve e, dunque, anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2, Cod. Civ.
Per un maggiore approfondimento vedasi l’articolo dell’Avv. Dott. Zenati pubblicato su EcLegal.it