Studio Zenati Legale Tributario
Crisi d'impresa

Procedura di concordato minore: omologa proposta

Tribunale di Verona, sentenza del 18 marzo 2024

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Verona ha omologato la proposta di concordato minore presentato dal titolare di una ditta individuale esercente attività di rivendita tabacchi. Il Tribunale, preliminarmente, ha verificato la sussistenza dei requisiti, stabiliti dall’art.2 comma 1 lettera d) CCII, affinchè la ditta possa essere ritenuta impresa minore; nello specifico, ha verificato il valore nullo dell’azienda, considerato che la proprietaria dei locali in cui l’azienda veniva esercitata, in virtù di contratto di comodato, ha dichiarato di non essere disponibile a concederne il godimento a terzi.

Successivamente, il Giudice ha ritenuto che la proposta, consistente nell’apporto di finanza esterna senza diritto a restituzione da parte della moglie del titolare dell’impresa, sia concretamente ammissibile ai sensi dell’art.74 comma 2 CCII, considerato che comporta un aumento in misura apprezzabile della soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, come verificato dal Gestore della Crisi; nello specifico, la proposta prevede il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento dei crediti assistiti da privilegio ipotecario di primo grado nella misura del 95,52 %, il pagamento dei crediti assistiti da privilegio di cui all’art.2751-bis n.2 c.c. nella misura del 49,04 %, nonché il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati, per la parte incapiente e degradata al chirografo, unitamente a tutti gli altri creditori chirografari ab origine nella misura del 3,05 %.

Conclusivamente, il Giudicante ha ritenuto che la proposta sia stata approvata ex art.79 comma 1 CCII, considerato che sono stati espressi voti favorevoli sia dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (l’Agenzia delle Entrate ha espresso voto favorevole palese) sia della maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto; conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art.80 CCII per l’omologa della proposta, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura.

(Ricorrente sovraindebitato assistito dallo Studio Legale Tributario Zenati)

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